La Carta di Bologna (1248)
Manoscritto massonico del 1248
Manoscritto massonico del 1248
Testo
Nel nome
del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Nell'anno del Signore
1248, sesto dell'indizione.
Questi
sono gli Statuti e i Regolamenti della Società dei maestri del muro e del
legno, istituita in onore di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Maria
Vergine e di tutti i Santi e per l'onore e la prosperità della Città di Bologna
e della Società dei maestri predetti, fatto salvo l'onore del Podestà e del
Capitano che la governano ora e che ci saranno in futuro e fatti salvi tutti
gli Statuti e i Regolamenti del Comune di Bologna, istituiti e da istituirsi. E
che tutti gli Statuti sotto riportati abbiano (luogo) vigore da oggi in avanti
anno del Signore 1248, sesto dell'indizione, l'8 di Agosto.
[I] Giuramento
dei sopraddetti maestri
Io,
maestro del muro e del legno, che sono o sarò sottoposto a quest'Arte dei
maestri predetti per l'onore di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Maria
Vergine e di tutti i Santi e per l'onore del Podestà e del Capitano che
governano ora e che ci saranno in futuro e per l'onore e la prosperità della
città di Bologna, giuro di sottomettermi e rispettare gli ordini del Podestà e
del Capitano di Bologna, di rispettare e seguire tutti e i singoli ordini che
mi verranno dal Massaro e dai Ministeriali della Società del legno e del muro o
l'uno di loro per l'onore e la prosperità della Società stessa e di rispettare
e conservare nella prosperità la detta società e i membri di essa e di
osservare e rispettarne gli Statuti e i Regolamenti [interni] di detta Società
sia come sono ora che come saranno in futuro, fatti salvi gli Statuti del
Comune di Bologna, nell'obbligo cui sono tenuto al momento del mio accesso e
sciolto al momento del mio distacco.
E se sarò
chiamato al governo della Società io non rifiuterò, ma accetterò l'incarico e
governerò e guiderò e proteggerò con lealtà la Società e i membri della
Società.
E
distribuirò equamente gli oneri tra i membri della Società secondo ciò che a me
e al Consiglio dei maestri sembrerà essere conveniente.
E mi
obbligherò e renderò obbligatorie le sanzioni comprese (previste) nello Statuto
della Società e, quando non ci siamo, infliggerò un'ammenda secondo la volontà
del Consiglio.
E tutte le
ammende che infliggerò per qualsiasi azione, farò che siano scritte in un
registro e le autenticherò e le consegnerò al Massaro della Società [in
carica].
E detto
Massaro sia tenuto nel termine previsto dallo Statuto e sotto pena di
un'ammenda di venti soldi Bolognesi a mostrare e a consegnare al Massaro suo
successore nell'Assemblea della Società, tutte le ammende, i beni o le garanzie
della Società, gli Statuti e ciò che statuti non sono (e le regole) in corpo
(interne) della Società e ogni cosa in mio possesso relativa ai beni della
Società e tutti i documenti e gli atti relativi alla Società.
E gli
Inquisitori (i controllori dei conti) sono tenuti ad investigare su ciò e ad
infliggere un'eventuale ammenda tramite l'Assemblea della Società, a meno che
quello sia stato trattenuto per una decisione di tutto il Consiglio della
Società, o della sua maggioranza, o per causa giusta.
E se io
[sarò] Ministeriale, e vorrò imporre una colletta (contributo) per le spese
della Società, ne esporrò in primo luogo la causa in Consiglio e in seguito
essa sarà imposta secondo la decisione di tutto il Consiglio o della
maggioranza.
[II] Delle
offese contro i Ministeriali e il Massaro
Noi
stabiliamo (decidiamo) ed ordiniamo che se un membro della Società pronuncia
delle offese contro i Ministeriali o il Massaro o contro il Notaio, oppure se
li accusa di falso, questi sia punito con l'ammenda di dieci scudi Bolognesi.
[II] Delle sanzioni a
coloro che non si sono presentati alla convocazione nel luogo stabilito
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se un membro è convocato dai Ministeriali o dal
Massaro o dal Nunzio a presentarsi nel luogo dove la Società si riunisce,
questi sia tenuto a presentarsi ogni volta e per quante volte gli sarà
comandato od ordinato sotto pena di un'ammenda di sei denari.
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che ciascuno sia tenuto a presentarsi nel luogo ove la
Società si riunisce ogni volta e per quante volte ciò gli sarà comandato dai
Ministeriali o dal Massaro o dal Nunzio sotto pena di un'ammenda di sei denari
Bolognesi.
E anche se
non informato, ciascuno sia tenuto a presentarsi la penultima domenica del
mese, senza convocazione, in buona fede e senza inganno e frode.
E vi sia
obbligato non soltanto per giuramento ma per sanzione e anche se non gli è
stato ordinato.
E nel caso
in cui si sia presentato nel luogo dell'adunanza e se ne sia andato senza
autorizzazione del Massaro o dei Ministeriali egli paghi a titolo di ammenda
dodici denari Bolognesi.
A meno che
in entrambi i casi non abbia un impedimento o sia malato o fuori città o al
servizio del Comune di Bologna, nei quali casi e anche in altri, può invocare a
scusante il giuramento dell'obbligo di servizio. E se si sarà giustificato
falsamente, abbia la pena di dodici denari.
[IV] Dell'elezione dei
Ministeriali e del Massaro e delle riunioni della Società
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno e del muro sia
tenuta ad avere otto Ministeriali e soltanto due Massari, ovvero uno per ogni
Arte della Società; ed essi (Ministeriali) devono essere ripartiti equamente
nei quartieri, ed eletti secondo le liste «ad brevia» nell'Assemblea della
Società, in modo che in ogni quartiere ci siano due Ministeriali, cioè uno per
ogni arte.
E che i
predetti Ministeriali e il Massaro restino in carica sei mesi e non di più.
E che
siano obbligati a fare sì che la Società si riunisca in riunione e
congregazione (in Assemblea) la seconda domenica del mese sotto pena di tre
scudi Bolognesi di ammenda ogni volta che contravverranno, a meno che non ne
siano impediti da un reale caso di forza maggiore.
Aggiungiamo
che il figlio di un maestro della Società non debba né possa essere partecipe
delle elezioni «ad brevia» se non ha almeno quattordici anni. E suo padre non
sia obbligato ad immetterlo nella Società prima di questa età e il figlio
stesso non sia accettato nella società prima del tempo stabilito.
E che
nessuno prenda un Apprendista che abbia meno di dodici anni, sotto pena di
un'ammenda di venti soldi e della nullità del contratto.
[V] Del fatto che
nessuno possa eleggere un figlio o un fratello
Noi
stabiliamo e ordiniamo che nessun votante possa eleggere come Ministeriale o
Massaro chi gli sia fratello o figlio e che l'elezione a questi relativa sia
senza valore.
[VI] Del fatto che i
maestri obbediscano ai Ministeriali e al Massaro
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società deve ad un altro
maestro una certa somma di denaro per causa di lavoro, oppure se un maestro ha
una contestazione con un altro per causa di o dei maestri sopraddetti, i
maestri che avranno tra loro la contestazione siano obbligati ad obbedire alle
disposizioni che i Ministeriali dei maestri del muro e del legno avranno
stabilito tra le parti in causa, sotto pena di un'ammenda di dieci soldi
Bolognesi.
[VII] Come e con quali
modalità i maestri entrano a fare parte della Società e quanto debbano pagare
per la loro entrata
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che tutti i maestri che vorranno entrare a fare parte
della Società dei maestri del muro e del legno paghino alla Società dieci soldi
Bolognesi se essi sono della città o del contado di Bologna; e se non sono
della città o del contado di Bologna paghino alla Società venti soldi
Bolognesi.
E che i
Ministeriali facciano con coscienza (buona fede) in modo che tutti i maestri
che non fanno parte della Socìetà debbano entrarvi.
E che
questa statuizione sia osservata [irrevocabilmente] e che per nessun modo e
motivo sia esentato [da tale obbligo] a meno che non sia deciso almeno da un
decimo della Società, od a meno che quello non sia figlio di un maestro il
quale può entrare a fare parte della Società senza alcuna cerimonia [e
risoluzione].
E che se
il Massaro od un Ministeriale sosterrà nel Consiglio o nell'Assemblea della
Società qualcuno che volesse [fare] risparmiare i dieci o venti soldi Bolognesi
da pagare alla Società, sia punito per dieci soldi Bolognesi.
E che se
qualcuno della Società nell'Assemblea o nel Consiglio, si alzerà per dire di
qualcuno che dovrebbe(ro) essergli risparmiati i dieci o venti soldi Bolognesi
da pagare alla Società, sia punito con cinque soldi Bolognesi.
E se un
maestro ha un figlio o più figli che conoscono il mestiere, o che sia stato per
due anni ad apprendere il mestiere, allora sia suo padre ad immetterlo nella
Società di diritto e senza alcuna cerimonia dì entrata, col pagare egli stesso
[quanto dovuto] alla Società nella forma sopraddetta, sotto pena di un'ammenda
di venti soldi. E una volta pagata l'ammenda nondimeno sia tenuto a fare
entrare il figlio nella Società.
E che i
Ministeriali ed il Massaro siano obbligati a raccogliere tutte le somme per
coloro che sono entrati a fare parte della Società e i quattro denari dovuti
per le messe e le sanzioni pronunciate durante il tempo della loro carica.
E che
facciano giuramento nell'Assemblea.
E che il
Massaro è obbligato a prendere dal maestro che è entrato a fare parte della
Società una buona garanzia e che, nello spazio di un mese, dopo il suo
ingresso, egli pagherà dieci soldi se è della Città o del Contado di Bologna
come detto sopra, venti soldi Bolognesi se è di un altro distretto.
E che se
il Massaro e i Ministeriali non raccoglieranno queste somme, essi siano tenuti
a pagare in proprio alla Società ed a compensare in denaro ed in pegni in modo
che la Società sia ben garantita, entro otto giorni della fine del mese.
E i
Controllori dei Conti (Inquisitori) siano tenuti a controllare tutto ciò come
detto sopra e nel caso che non sia stato rispettato, a pronunciare le sanzioni
previste dallo Statuto della Società.
Aggiungiamo
che chiunque entrerà a fare parte della Società pagherà come diritti di entrata
venti soldi Bolognesi.
Noi
l'ordiniamo per coloro che da oggi in poi si metteranno ad imparare l'Arte, e
sia valido a partire da oggi 8 di marzo 1254, dodicesìmo dell'indizione.
Diciamo
inoltre che coloro che non avranno avuto maestri [della Società] per apprendere
l'Arte paghino tre libre Bolognesi come diritto di entrata (di ammissione).
[VIII] Del fatto che nessun
maestro debba nuocere ad un altro maestro nel lavoro
Noi
stabiliamo e ordiniamo che nessun maestro del muro e del legno debba nuocere ad
un altro maestro della Società dei maestri, accettando un lavoro a prezzo
prefissato, dopo che esso sia stato assicurato a un altro e siglato col palmo
della mano o dopo che l'altro l'abbia ottenuto in qualsivoglia mezzo o modo.
Eccetto il caso che un maestro sia sopravvenuto prima che il lavoro sia stato
assicurato all'altro e siglato col palmo di mano e se quello ne chiederà una
parte, egli sia obbligato a darla se quello la vorrà.
Se invece
già c'è stato accordo su quel lavoro, l'uno non sia obbligato a darne una parte
se non vorrà.
E chi
contravverrà paghi un'ammenda di tre libre Bolognesi ogni volta che
contravverrà. E i Ministeriali siano tenuti ad imporre le ammende previste
dallo Statuto, entro un mese dalla certezza ed evidenza dell'infrazione, fatti
salvi gli Statuti e gli Ordinamenti del Comune di Bologna. E che le ammende e
le sanzioni giungano all'amministrazione (corpora) della Società e siano
conservate.
[IX] Del conto che il
Massaro deve rendere e dell'incarico che deve svolgere
Noi stabiliamo
ed ordiniamo che il Massaro della Società dia conto del suo operato entro un
mese dall'avere lasciato il suo incarico ai Controllori dei Conti (Inquisitori)
a meno che sia esentato dai Ministeriali nuovi e dal Consiglio della Società o
che egli ne sia impedito per volontà di Dio.
E il detto
Massaro sia tenuto a dare rendiconto di tutte le entrate e delle spese
sostenute e stabilite in quel periodo.
E che
tutti i maestri che in quel periodo saranno entrati a fare parte della Società,
siano da lui riportati su un quaderno allo scopo di sapere se hanno pagato o
non.
E
ordiniamo che tutte le scritture debbano rimanere nelle mani del Massaro.
E che il
Massaro sia tenuto a consegnare e trasmettere per iscritto al Massaro suo
successore, durante l'Assemblea della società, tutte le scritture riguardanti
la Società e tutto ciò che egli possieda relativo ai beni della Società,
affinché il patrimonio della Società non possa in alcun modo essere alienato.
E se il
Massaro con frode avrà omesso e non osservato quanto detto, sia punito con
venti soldi Bolognesi.
E se avrà
trattenuto con frode degli utili della Società che egli li restituisca al
doppio alla Società.
Che
inoltre il Massaro uscente, alla fine del suo mandato, sia tenuto a consegnare
al nuovo Massaro tutti i beni della Società, sia le scritture relativa alla
Società che il denaro della stessa entro la prima o la seconda domenica del
mese. E che il nuovo Massaro non debba prorogare il termine al Massaro uscente,
oltre il quindicesimo giorno. E che quest'ordine sia irrevocabile. E se
qualcuno dei Massari avrà derogato, sia punito con venti soldi Bolognesi da
pagarsi alla Società.
[X] Dell'elezione degli
Inquisitori (Controllori dei Conti)
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che i Controllori dei Conti (Inquisitori) siano eletti
insieme ai Ministeriali e che siano due, cioè uno per ogni Arte.
E che
questi Controllori siano tenuti a controllare il Massaro e i Ministeriali che
governano insieme al Massaro. E che se scopriranno che il Massaro e i
Ministeriali hanno mancato al loro compito o hanno commesso frode o dolo, li
condannino alla restituzione del doppio del valore trovato in loro possesso e
inoltre li condannino a restituire in semplice la rendita ricevuta. E che siano
tenuti ad agire in questo modo e a controllare e a condannare o ad assolvere
entro un mese dal decadere dell'incarico del Massaro e dei Ministeriali. E sia
che abbiano condannato o assolto, che sia fatto, per iscritto relazione
nell'Assemblea della Società. E se i Controllori avranno derogato e non avranno
osservato questi ordini, che ciascuno di essi sia punito con dieci soldi ed
espulso, salvo che egli ne sia impedito dalla volontà di Dio o che ne abbia
avuto licenza dai Ministeriali e dal Consiglio della Società.
[XI] Della trascrizione
dei rinnovi dei Consiglio
Affinché
mai nessuna contestazione sia sollevata tra i soci, noi ordiniamo che tutti i
rinnovi della Società dei maestri del muro e del legno o del Consiglio della
Società, siano trascritti su un quaderno speciale e che il Massaro e i Ministeriali
ne siano obbligati [a farlo] sotto pena di un'ammenda di cinque scudi
Bolognesi.
[XII] Della trascrizione
dei rinnovi dei Consiglio
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali della Società siano
tenuti a rendere conto una sola volta di tutte le entrate e le spese. E che
dopo che essi saranno stati controllati una volta riguardo ai conti che
dovevano presentare, essi non siano più tenuti a rendere conto, a meno che essi
non siano stati denunciati o accusati di avere commesso dolo o frode o d'avere
conservato illegalmente presso di sé denaro comune o della Società, nel qual
caso chíunque voglia accusarli deve essere ascoltato. E che coloro che sono
stati controllati una volta, non debbano esserlo più. E che questa disposizione
si applichi tanto per il passato che per il futuro.
[XIII] Degli ordini che
devono essere dati dai Ministeriali e dal Massaro
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli ordini che i Ministeriali o il Massaro, o
l'un o l'altro di essi daranno riguardo al danaro ed altre cose relative al
mestiere che un maestro deve dare o fare per un altro maestro siano stabilite e
ordinate entro dieci giorni. E che se il maestro al quale è stato dato un
ordine non lo avrà eseguito entro dieci giorni, i Ministeriali e il Massaro siano
tenuti entro cinque giorni dopo quei dieci, a procurare al creditore un pegno
sui beni del suo debitore affinché egli sia completamente risarcito di ciò che
gli spetta e delle spese. E che quello sia punito con cinque soldi Bolognesi se
i Ministeriali lo riterranno opportuno. E che questo sia irrevocabile.
E se colui
che deve del denaro a un altro maestro o a qualunque altra persona, se dopo
essere stato convocato o citato dai Ministeriali o da uno o più Nunzi della
Società non si sia presentato innanzi ai Ministeriali al Massaro, se non sarà
reperito e se sarà citato una seconda volta, che egli sia punito di nuovo con
la stessa somma.
[XIV] Del fatto che un
maestro assuma un altro maestro per lavorare
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro abbia avuto un lavoro a un prezzo
prefissato, o a giornata o in qualche altro modo o accorgimento e se vorrà con
sé un altro maestro per fare questo lavoro e se questi lavorerà con lui, quel
maestro che avrà assunto un altro maestro sia obbligato a pagare il suo servizio
a meno che non sia un Ministeriale o il Massaro della Società che metta questo
maestro al lavoro per il Comune di Bologna. E chi contravverrà sarà punito a
giudizio dei Ministeriali.
[XV] Quanto i maestri
Ministeriali e il Massaro debbano avere per le loro prestazioni
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro che avranno l'incarico
in avvenire debbano avere ciascuno per la loro prestazione cinque soldi
Bolognesi nei sei mesi. E che i Ministeriali e il Massaro siano obbligati a
recuperare tutte le ammende, le sanzioni e i contributi prima di lasciare
l'incarico, s'intende ciascuno per il proprio quartiere. E se non li avranno
recuperati entro il tempo stabilito, che essi siano obbligati a pagare in
proprio alla Società la somma corrispondente al totale che non hanno
recuperato.
E che i
Ministeriali ed il Massaro siano esclusi dagli incarichi per un anno dalla fine
del loro mandato.
E
prescriviamo che i Ministeriali non ricevano pegni né denari, ma che sia il
Massaro a ricevere i pegni e tutti i denari e che, prima del decadere del loro
incarico egli paghi ai Ministeriali le loro prestazioni sui fondi dei membri
della Società.
[XVI] Dei ceri per i
defunti che devono essere fatti per conto della Società
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che siano comprati due ceri a spese dei membri della
Società e che questi debbano restare presso il Massaro della Società. E che
essi siano in tutto di sedici libre di cera e che debbano essere portati presso
la salma quando un maestro sarà morto.
[XVII] Del fatto che tutti
i maestri debbono andare dal socio defunto quando saranno convocati
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sia stato chiamato o
convocato dal Nunzio o da qualcuno per lui, venga presso il socio defunto e se
non verrà che egli paghi a titolo di ammenda dodici soldi Bolognesi a meno che
egli non abbia un'autorizzazione o un giusto impedimento. E che la salma debba
essere portata dai membri della Società.
E il
Nunzio della Società debba avere dalla Società diciotto denari per ciascun
morto, dagli averi della Società. E se il Nunzio non sarà andato né venuto per
radunare i Soci, che egli paghi a titolo di ammenda diciotto denari alla
Società. E che i Ministeriali e il Massaro siano obbligati a recuperare quei
denari.
[XVIII] Del fatto che i
Ministeriali debbano fare visita ai soci ammalati e dare loro assistenza
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sarà ammalato, i
Ministeriali debbano fargli visita se l'avranno saputo e che gli debbano dare
assistenza e aiuto.
E se uno
morisse e non potesse essere sepolto con i suoi mezzi, che la Società lo faccia
seppellire onorevolmente a sue spese.
E che il
Massaro possa spendere fino alla somma di dieci soldi Bolognesi, e non di più.
[XIX] Del fatto che i
Nunzi siano solleciti alle riscossioni di quelli che sono stati condannati e
che trascurano di offrire pegni
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e i Massari che saranno in carica in
futuro, se avranno fatto un pignoramento a un maestro per dei contributi o
sanzioni o per altra causa, si rivolgano su di lui per tutte le spese che
avranno sostenuto per recuperare il dovuto attraverso i Nunzi del Comune di
Bologna o in qualunque modo.
E i
Ministeriali e il Massaro che sosterranno delle spese per questa causa, le
facciano in proprio, a meno che non le abbiano sostenute per volontà della
Società o del Consiglio.
E se colui
che deve versare denaro per questa causa non avrà consentito al Nunzio della
Società di pignorarlo, sia punito con tre scudi Bolognesi ogni volta che avrà contravvenuto.
[XX] Di coloro che si
impegnano per contratto
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno si impegna con un altro per contratto
senza essere rimasto col suo maestro o padrone (o Signore) e senza avere
condotto a termine l'impegno con quello, egli non sia assunto prima di quel
termine da nessun altro maestro della Società, e che nessun aiuto o assistenza
gli sia data da nessun maestro che lo abbia saputo o al quale sia stato
denunciato. E chiunque contravverrà, sia punito con venti scudi Bolognesi.
[XXI] Del fatto che
nessuno vada a chiedere la benedizione (iniziazione) più d'una volta
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che nessun della Società vada a richiedere la
benedizione (iniziazione) più di una volta. E chi contravverrà sarà punito con
sei soldi Bolognesi per volta.
[XXII] Del fatto che
nessuno riceva la benedizione (iniziazione) per sua decisione
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno riceverà la benedizione (iniziazione)
per sua decisione, sia punito con sei soldi Bolognesi ogni volta che contravvenga.
[XXIII] Del fatto che
nessuno debba rimanere sul lato dell'altare
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che nessuno debba rimanere a lato dell'altare, rivolto
verso la Chiesa, sotto pena di un'ammenda di tre denari ogni volta che
contravvenga.
[XXIV] Della giusta
ripartizione degli oneri tra i maestri
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei Ministeriali ordini ad un maestro del
suo quartiere di presentarsi a un lavoro per la comunità trattandolo alla pari
con gli altri maestrí e questi non si presenti; egli sia punito con dieci soldi
Bolognesi.
E che
nessun maestro può designare un altro maestro del muro e del legno in qualche
lavoro per il Comune di Bologna o altrove e chi contravvenisse sia punito con
venti soldi Bolognesi.
E i
Ministeriali che saranno in carica debbono fare questa designazione mettendo
sullo stesso piano i maestri per quartiere, vale a dire quei Ministeriali che
saranno presenti in città al momento della designazione.
E se un
Ministeriale non tratterà un maestro alla pari, commettendo frode o dolo, o se
egli agirà spinto da odio contro quello e se ciò sarà chiaro e manifesto, sia
punito con venti soldi Bolognesi, a meno che egli sia stato convocato dal
Podestà o da qualcuno dell'ambiente (della famiglia) per provvedere a un lavoro
per il Comune di Bologna, (per cui) potrà conformarsi a quel volere senza pena
né ammenda.
[XXV] Del fatto che
nessuno debba alzarsi in una riunione dei maestri per esprimere il proprio
parere se non su ciò che sarà stato proposto dai Ministeriali o dal Massaro
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba alzarsi per parlare e
per esprimere il suo parere in una riunione se non su ciò che sarà stato
proposto dai Ministeriali o dal Massaro. E chi contravverrà sia punito con
dodici soldi Bolognesi e che egli paghi subito questa somma o che dia un pegno.
[XXVI] Del fatto che
nessuno disturbi o gridi quando qualcuno parla o fa una proposta nell'Assemblea
dei maestri suddetti
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno disturba una riunione dopo che un
Ministeriale o più Ministeriali o il Massaro o qualcun altro abbia fatto una
proposta o abbia preso la parola tra i soci, sia punito con tre denari da
pagarsi subito. E che i Ministeriali e il Massaro siano tenuti per giuramento a
riscuotere ciò. E che se non lo riscuotono paghino essi stessi l'equivalente
alla Società.
[XXVII] Della retribuzione
del Nunzio
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che la Società abbia un Nunzio, ovvero uno per due
quartieri e un altro per gli altri due e che essi debbano avere ciascuno
annualmente trenta soldi Bolognesi e che debbano reggere i ceri se qualcuno
morrà e che debbano andare al domicilio del Massaro (e ricevere) un denaro per
ogni commissione da parte di coloro che li hanno incaricati.
[XXVIII] In
che modo e in quali forme gli associati debbono riunirsi per un socio defunto e
in quali luoghi
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se il defunto è del quartiere della Porta Stera, i
soci si radunino a San Gervasio. Se il defunto è del quartiere di S. Procolo,
che i soci si radunino a S. Ambrogio. Se poi il defunto è del quartiere della
Porta Ravegnana, che i soci si radunino a S. Stefano. E se il defunto è della
Porta di S. Pietro, che i soci si radunino nella Chiesa di S. Pietro. E che i
Nunzi siano tenuti, quando convocano i soci, a dire in quale quartiere è il
defunto. E che se non lo dicono siano puniti con due scudi Bolognesi ad ogni
contravvenzione.
[XXIX] Del fatto che
ciascun membro della Società sia tenuto a pagare ogni anno tre denari per le
messe
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che ciascun (membro) della Società sia tenuto a pagare
ogni anno per le messe e che i Ministeriali siano tenuti a raccogliere quelle
somme.
[XXX] Del fatto che
nessuno possa assumere un'apprendista per meno di 4 anni
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba in alcun modo o mezzo
assumere un'apprendista (discepolo) per meno di quattro anni e (che debba)
dargli un paio di focacce per ogni settimana e un paio di capponi per Natale e
venti soldi Bolognesi entro cinque anni. E chi controvverrà ai venti soldi
Bolognesi e alle focacce e ai capponi sia punito con venti soldi Bolognesi ogni
volta che contravverrà un ciascuno di questi punti.
E
prescriviamo che tutti gli atti (di assunzione) da oggi in avanti debbano
essere compiuti presso un Notaio della Società in presenza di almeno due
Ministeriali e che debbono essere scritti su un registro che resterà sempre
presso il Massaro. E chi contravverrà paghi come ammende tre libre Bolognesi. E
ciò sia irrevocabile.
[XXXI] Del fatto che
ciascuno della Società sia tenuto a mostrare ai Ministeriali il contratto del
suo apprendista entro il termine di un anno dal momento in cui l'ha assunto
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che ciascun membro della Società sia tenuto entro un
anno dall'assunzione di un'apprendista, a mostrare il contratto ai Ministeriali
della Società. E che chi contravverrà sia punito con cinque soldi Bolognesi per
ogni contravvenzione.
[XXXII] Del fatto che
nessuno possa assumere chi non sia della città o del contado di Bologna o chi
sia servo (al servizio) di qualcuno
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società possa tenere né debba avere
come apprendista qualcuno che sia un servo o sia di un altro territorio
(distretto). E chi contravverrà sia punito con cento soldi Bolognesi per ogni infrazione.
E
prescriviamo che se qualche socio sposerà una serva (non libera), paghi a
titolo di ammenda dieci libre e che sia escluso (espulso) dalla Società. E ciò
sia irrevocabile.
[XXXIII] Del
fatto che i maestri siano tenuti a fare accogliere i discepoli (apprendisti)
nella Società entro due anni
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che ciascun maestro sia tenuto a fare accogliere come
discepolo il suo (apprendista) nella Società dopo che questi sia rimasto con
lui per due anni e a garantire per questo discepolo una e buona e sufficiente
sicurezza (per la) sua entrata nella Società. E che coloro che contraverranno
siano puniti con venti soldi Bolognesi per ogni contravvenzione e in ogni caso
se non recepiscono questa (garanzia di idoneità).
[XXXIV] Del fatto che
nessuno della Società debba lavorare per qualcuno che debba qualcosa ad un
maestro. In rosso.
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba lavorare a giornata o a
prezzo prefissato per qualcuno che debba dare qualcosa o pagare del denaro a un
maestro per motivi di lavoro una volta venutone a conoscenza o esserne stato
informato dallo stesso maestro o dai Ministeriali della Società. E chi
contravverrà sia punito con venti soldi Bolognesi per ogni maestro e che li
paghi ai maestri come indennità per il loro lavoro. E che i Ministeriali siano
tenuti a comminare le ammende entro otto giorni dal momento in cui il fatto è
diventato noto ed evidente e che facciano pagare ai maestri le indennità.
[XXXV] Del fatto che la
Società duri per dieci anni
Allo
stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che questa Società debba durare dieci anni
in tutto o più secondo quanto deciderà la Società o la sua maggioranza a
scrutinio.
[XXXVI] Del fatto che
nessuno si lamenti dei Ministeriali davanti al Podestà o a un suo giudice
(magistrato)
Inoltre
stabiliamo ed ordiniamo che un maestro della Società non possa in alcun modo o
forma, né debba andare avanti al Podestà o al suo Tribunale per lamentarsi dei
Ministeriali o di uno di loro. E chi contravverrà paghi a titolo di ammenda tre
libre Bolognesi per ogni contravvenzione. E che ciò sia irrevocabile.
[XXXVII] Pubblicazione
degli Statuti
Questi
Statuti sono stati letti e resi pubblici nell'Assemblea della Società riunita
per mezzo dei Nunzii, secondo le modalità usuali (more solito), nel cimitero
della Chiesa di S. Procolo nell'anno del Signore 1248, sesto dell'indizione nel
giorno 8 di agosto, sotto il Potestato di Bonifacio De Cario, Podestà di
Bologna.
[XXXVIII] Del
fatto che il Massaro e i Ministeriali siano tenuti a raccogliere i contributi
(collette)
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro dei maestri del legno sia tenuto a
raccogliere tutti i contributi imposti e le sanzioni da lui pronunciate e le
ammende comminate durante il suo mandato. E che se egli non le raccoglie le
paghi in proprio al doppio. E che il Notaio sia tenuto col Massaro a
raccogliere i contributi, le sanzioni, le ammende, le penalità.
E che i
Ministeriali siano tenuti ad andare ciascuno nel suo quartiere a recuperare
contributi, sanzioni, ammende.
E che il
Nunzio della Società debba andare col Massaro e che se essi non andranno siano
puniti con cinque soldi Bolognesi ad ogni mancanza.
[XXXIX] Del fatto che il
Nunzio della Società debba restare in carica un anno
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che il Nunzio della Società debba restare in carica un
anno e che abbia per compenso quaranta soldi Bolognesi.
[XL] Del Notaio della
Società
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro debbano assumere un
buon Notaio per la Società e che egli debba restare in carica un anno, che
debba trascrivere le entrate del Massaro e le spese e che debba fare tutti gli
atti e le modificazioni e gli Statuti della Società e che egli debba avere come
compenso quaranta soldi Bolognesi.
[XLI] Del fatto che si
debbano fare due libri dei nomi dei maestri del legno
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che si debbano fare due libri dei nomi dei maestri del
legno e che ciascuno (dei nomi) sia nell'uno e nell'altro. E che il Massaro
debba conservare uno e un altro maestro debba conservare l'altro. E che se un
maestro morrà, sia cancellato da questi libri.
[XLII] Del rendiconto dei
Ministeriali e del Massaro
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro debbano dare il
rendiconto la penultima domenica del mese, sotto l'altare di S. Pietro.
[XLIII] Sulla compilazione
di una tavola
Noi
stabiliamo ed ordinamento che i Ministeriali in carica in futuro siano tenuti a
fare una tavola dei nomi dei maestri del legno conforme all'iscrizione (alla
Società). E se i Ministeriali mandano qualcuno al servizio del Comune di
Bologna, questo debba andare secondo il suo turno, in modo che nessuno sia
danneggiato; sotto pena di cinque soldi Bolognesi per ciascuno (dei
Ministeriali) ogni volta che avrà contravvenuto.
[XLIV] Del fatto che nessuno
debba calunniare la Società
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà pronunciato offese o calunnie alla
Società sia punito con venti soldi Bolognesi per ogni volta. E che ciò sia
irrevocabile. E che i Ministeriali siano tenuti a richiedere queste somme. E
che se non le avranno richieste paghino il doppio in proprio.
[XLV] Del fatto che i
Ministeriali debbano decadere (non più eleggibili)
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali in carica debbano decadere, al
termine del loro mandato, per un anno.
Aggiunte agli Statuti dei
maestri
[XLVI] Del fatto che le
Società debbano riunirsi separatamente
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno debba riunirsi a
parte là dove le piacerà ai Ministeriali della Società e che la Società dei
maestri del muro debba allo stesso modo radunarsi a parte là dove piacerà ai
Ministeriali della Società in modo che esse possano riunirsi insieme e solo se
i Ministeriali di queste Società decidano di riunirle insieme, esse potranno
riunirsi.
E i
Ministeriali devono restare uniti per rendere conto ai maestri del muro e del
legno che vorranno interrogarli, due volte al mese, cioè ogni due domeniche.
[XLVII] Della retribuzione
dei compilatori degli Statuti (Statutari)
Inoltre
stabiliamo ed ordiniamo che i quattro (Statutari) preposti agli Statuti che
saranno in carica in futuro, abbiano ciascuno due soldi Bolognesi come
retribuzione.
[XLVIII] Della
confezione di un cero
Allo
stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che, a spese della Società, sia fatto un
cero di una libra che dovrà bruciare alle messe della Società.
[IL] Dei ceri da dare
annualmente alla Chiesa di S. Pietro
Parimenti
stabiliamo ed ordiniamo che siano dati ogni anno, a spese della società, alla
Chiesa di S. Pietro, Cattedrale di Bologna, nella festa di S. Pietro, al mese
di giugno quattro ceri di una libra. E che i Ministeriali che saranno in carica
sian tenuti ad acquistarli sotto pena di cinque soldi Bolognesi ciascuno.
[L] Del fatto che un
maestro che abbia licenziato un'apprendista (discepolo) prima del termine,
possa averne un altro
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società dei muratori licenzi un
suo apprendista (discepolo) prima del termine di 5 anni, egli non possa avere
un altro apprendista prima che sia passato il periodo di 5 anni, sotto pena di
ammenda di quaranta soldi Bolognesi.
[LI] Dell'acquisto di un
drappo funebre per la Società
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali che saranno in carica
nel nuovo anno, siano tenuti all'acquisto di un buon drappo funebre per la
Società a spese della Società. E che il drappo sia portato al capezzale dei
membri della Società che moriranno, così come dei familiari di coloro che sono
della Società per i quali sarà comprato e non al capezzale di chi non è della
Società.
[LII] Della retribuzione
del Consigliere degli Anziani
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che il Consigliere che sarà dato agli Anziani (al
Consiglio degli Anziani) [in rappresentanza] della Società dei muratori sia
designato dai Ministeriali di questa Società. E che egli abbia per compenso
cinque soldi Bolognesi dal fondo della Società di cui dispongono i
Ministeriali, nel caso che egli resti in funzione per sei mesi. Se egli resta
in carica tre mesi, che egli abbia soltanto due soldi e sei denari Bolognesi.
[LIII] Dei fatto che il
Massaro e i Ministeriali siano tenuti a dare il rendiconto
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro in carica in futuro
siano tenuti a fare presentare il rendiconto ad ogni membro della Società dei
muratori a chiunque, non membro (della Società dei muratori), lo domanderà.
[LIV] Sul non disturbare
nelle adunanze (nelle Assemblee)
Inoltre
stabiliamo ed ordiniamo che non si debba disturbare né litigare nelle adunanze
(nelle Assemblee) della Società. E che chi contravviene sia punito con venti
soldi Bolognesi.
[LV] Del fatto che la
Società debba riunirsi nella Chiesa di S. Pietro
Allo
stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che la Società debba riunirsi per ogni
attività nella Chiesa di S. Pietro o sopra il Palazzo del Signor Arcivescovo.
E i
Ministeriali offrano alla Chiesa di S. Pietro quattro ceri di una libra. E che
le messe della Società siano celebrate in questa Chiesa.
[LVI] Della necessità di
avere più Nunzi nel caso che un (membro) della Società muoia
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che, allorché qualcuno della Società muoia, i
Ministeriali possano avere uno o più Nunzi per fare riunire i soci presso il
corpo del defunto, e che compensino (i Nunzi) come sembrerà loro giusto, a
spese della Società.
[LVII] Di coloro che non
versano il denaro per le messe
Noi
stabiliamo inoltre ed ordiniamo che se qualcuno non verserà quattro denari
Bolognesi per le messe nel termine fissato dai Ministeriali, questi debba
versare il doppio al Nunzio che andrà al suo domicilio per riscuotere la somma.
[LVIII] Della necessità di
fare copia degli Statuti della Società
Allo
stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli Statuti della Società siano
copiati di nuovo e che là dove si dice i Ministeriali del muro e del legno, si
dica soltanto del muro, in modo che gli Statuti della Società del muro siano
distinti da quelli del legno. E ciò sia irrevocabile.
[LIX] Della necessità di
fornire un pegno al Nunzio della Società
Poi
stabiliamo ed ordiniamo che se un membro della Società non dia al Nunzio della
Società un pegno quando sia richiesto da parte dei Ministeriali, nessuno debba
lavorare con lui sotto pena di un'ammenda di venti soldi Bolognesi che qualcuno
lavorerà con lui, a meno che egli non accetti di conformarsi agli ordini dei Ministeriali.
[LX] Del compenso dei
Notaio della Società
Noi
stabiliamo ed ordiniamo che il Notaio della Società abbia come compenso, ogni 6
mesi, venti soldi Bolognesi e non di più.
[LXI] Del compenso degli
Inquisitori
Infine
stabiliamo ed ordiniamo che gli Inquisitori (Controllori dei Conti) debbano
avere come compenso cinque soldi Bolognesi e non di più.
*Traduzione dal latino di Cristina Nocetti
Presentazione
Lo
«Statuta et ordinamenta societatis
magistrorum muri et lignamiis», noto anche col nome di «Carta di Bologna 1248», è stato
originariamente stilato in latino - per disposizione del Podestà Bonifacii De
Cario - da un notaio in Bologna in data 8 agosto 1248 ed è attualmente
conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna.
Lo
«Statuta» del 1248 è redatto in un
tornione pergamenaceo in carte non numerate (ora contrassegnate da 1 a 3), di
mm. 416 x 275, in vari tratti danneggiate dal tempo.
Le
parti danneggiate sono state integrate con parti indenni dello stesso argomento
tratte dai successivi Statuti del 1254, 1256 e 1258 (approvato nel 1262).
Tale
importante documento bolognese è rimasto ignorato dagli studiosi di storia
della Massoneria, anche se era stato presentato da A. GAUDENZI nel «Bullettino» dell'Istituto Storico
Italiano n. 21 del 1899 contenente il saggio: «Le Società delle Arti in Bologna. I loro statuti e le loro matricole.».
Lo
«Statuta ed Ordinamenta» - o «Carta di Bologna» - integrato da
documenti del 1254 e 1256, è stato recentemente riprodotto, con pregevoli saggi
di commento e con fotografie, in un volume fuori commercio: «Muratori in Bologna. Arte e società dalle
origini al secolo XVIII» edito dal Collegio dei costruttori edili di
Bologna nel 1981 come «omaggio» ai suoi iscritti.
Il
volume «Muratori in Bologna» contiene
pregevoli saggi di DIEGO CUZZANI, FRANCO BERNASCONI, CLAUDIO COMANI, EDOARDO
ROSA, GIORGIO TOMBA.
In
tale volume però non si vedono rimarcati gli aspetti collegabili con la
Massoneria, «operativa» o «speculativa», ignorata per ovvi motivi dai suddetti
Autori.
Rilevando
dalla lettura del documento del 1248 l'alto interesse dal punto di vista della
storiografia massonica, che lo aveva fino ad allora ufficialmente ignorato,
EUGENIO BONVICINI lo produsse nel 1982 con un breve saggio di commento in un
fascicolo fuori commercio in occasione del Convegno Nazionale dei Sublimi
Aeropaghi d'Italia del Rito Scozzese Antico ed Accettato svoltosi a Bologna e
successivamente lo Stesso ne dette sommaria notizia in un articolo sulla
Rivista Pentalfa (Firenze 1984), in un capitolo ospitato nel volume CARLO
MANELLI «Massoneria a Bologna» (Ed.
Analisi, Bologna 1986), nonché nel volume BONVICINI «Massoneria di Rito Scozzese» (Ed. Atanòr, Roma 1988).
La
Carta di Bologna del 1248 rappresenta a tutti gli effetti il più antico
documento normativo reperito - fino ad ora nel mondo - sulla libera muratoria
operativa. Infatti precede di ben 142 anni il Poema Regius inglese (1390), di
182 (192) anni il Manoscritto di Cooke (1430-40), di 219 anni lo Statuto di
Strasburgo riconosciuto al Convegno di Ratisbona del 1459 e che poi venne
suffragato dall'Imperatore Massimiliano nel 1488, di 59 anni il Preambolo
Veneziano dei Taiapiera (1307).
Lo
studioso spagnolo Padre JOSÈ FERRER BENIMELI nel suo commento sulla Carta di
Bologna del 1248 afferma: «Tanto
per l'aspetto giuridico, quanto per quello simbologico e rappresentativo, lo
statuto di Bologna del 1248, ed il suo contorno, ci pone in contatto con una
esperienza costruttiva che non era stata conosciuta e che interessa la moderna
storiografia internazionale, soprattutto della Massoneria, perché lo situa, per
la sua cronologia ed importanza, prima d'ora non conosciuta, all'altezza del manoscritto
britannico "Poema Regius",
del quale è di molto anteriore, che prima d'ora era considerata l'opera più
antica ed importante».
La
Carta di Bologna appare altresì molto importante perché da essa si trae
conferma di quanto asserito nel «Libro
delle costituzioni» del 1723 di ANDERSON, in cui nella relazione al testo
si precisa che esso fu redatto dopo «avere esaminato diverse copie avute
dall'Italia, dalla Scozia e da diverse parti dell'Inghilterra» di antichi
statuti e regolamenti della massoneria operativa e l'esame dello stesso
«contenuto» della Carta di Bologna fa supporre che il suo testo abbia potuto
essere fra quelli consultati da ANDERSON.
Successivi
Statuti - oltre a quelli degli anni 1254/1256 - vennero editi nel 1262, 1335,
1336 e quest'ultimo rimase invariato fino al 1797 quando la Società dei maestri
muratori venne soppressa da Napoleone I, anche se dopo il 1506 vari «Bandi» del Cardinale Legato di fatto
snaturarono lo Statuto del 1336.
Nel
1257 si determinò la separazione fra maestri del muro e maestri del legno, fino
ad allora uniti in una unica corporazione, ma già separati nei «lavori» delle
rispettive adunanze e con propri capi.
Inoltre
è conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna una Matricola - ossia un piè di lista - del 1272 contenente ben 371
nomi di maestri muratori.
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